Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Finalità
-
La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio
territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in
attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n.
281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al
fine di realizzare in modo efficace il risultato di
migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro
rapporto con l’uomo.
-
Agli effetti della presente Legge si considerano “Animali
d’affezione” tutti gli animali domestici e non, che hanno un
proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con
l’esclusione di quegli animali che risultino essere
impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività
sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere
ed, inoltre con l’esclusione di tutti gli animali di cui non
è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.
-
Si definiscono “animali randagi” tutti gli animali domestici
che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi
titolo.
-
All’attuazione della presente Legge provvedano, nei
rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i
Comuni, le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali
(AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi
professionisti attraverso le organizzazioni che li
rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre
agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche,
zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte
nell’apposito Albo regionale.
Articolo 2
Obblighi dei proprietari o detentori di animali d’affezione
-
Tutti i proprietari di animali d’affezione sono responsabili
dello stato di salute e del benessere generale dei loro
animali, provvedendo a tutto quanto occorre, fatte salve le
eccezioni previste dalla presente Legge; devono inoltre
ottemperare a tutte le norme di Legge che ne regolamentano
il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme
d’igiene generale della collettività sociale, condominiale o
turistica.
Articolo 3
Misure di protezione
-
I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con
le modalità dai soggetti previsti dai comma 6 e 9 dell’art.
2 legge 14 agosto 1991, n. 281.
-
E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di
qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o
domicilio.
-
E’ vietato a chiunque far partecipare cani a combattimenti.
E’ istituito presso la Regione apposito registro per i cani
considerati a rischio: pit-bull, dogo argentino, rotweiler,
dobermann. I proprietari o detentori di tali cani devono
fornirsi di autorizzazione rilasciata dalle Autorità di
Pubblica Sicurezza.
-
Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive,
rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che
comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
-
Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo,
occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con
fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non
adeguato all’età e allo stato di salute, le condizioni di
vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle
ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe
e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi
pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non
abilitate all’esercizio della professione
medico-veterinaria.
-
E’ vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per
qualunque tipo di sperimentazione.
Articolo 4
Anagrafe canina
-
E’ istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale
l’Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o
qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un
periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il
proprio cane.
-
L’iscrizione deve avvenire entri il termine di 60 giorni
dalla nascita o dal possesso del cane.
-
Viene istituito presso l’Anagrafe canina di ogni AA.SS.LL.
un apposito registro, anche su supporto informatico, nel
quale vengono annotate le generalità del proprietario o
detentore e di dati segnaletici del cane iscritto, indicando
i segni particolari ed il codice assegnato.
-
A cura dell’A.S.L. competente per territorio, all’atto
dell’iscrizione, viene compilata una cedola identificativa,
in triplice copia, nella quale vengono riportati i dati di
cui al comma 3. Copia del documento viene rilasciata al
proprietario o detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Un’altra
copia viene inviata al Comune di residenza.
-
Il cane iscritto all’Anagrafe è identificato con il
tatuaggio. Il tatuaggio deve essere effettuato in modo
indolore con dermografo o pinza sulla parte interna della
coscia destra in corrispondenza delle zone glabre o, a
discrezione del veterinario, nella parte interna del
padiglione auricolare destro.
-
La Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio
graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani
con microchip, disciplinandone il corretto ed uniforme uso;
provvede affinchè i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.
competenti per la tenuta dell’Anagrafe canina vengano dotati
di apparecchiature e programmi informatici per la gestione
dei dati relativi all’Anagrafe stessa; istituisce, inoltre,
l’Anagrafe canina regionale informatizzata e organizza una
Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL.
di riferimento.
-
Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le
strutture dell’A.S.L. o, a richiesta del proprietario o del
detentore e a proprie spese, presso il veterinario di
fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario o detentore
dovrà recarsi presso l’A.S.L. di appartenenza, entro
quindici giorni dall’iscrizione, per registrare l’avvenuto
tatuaggio o l’identificazione. Quest’ultima è effettuata dal
Servizio veterinario dell’A.S.L. di competenza.
-
L’operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro
centocinquanta giorni dalla nascita del cane.
-
Qualora, per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti
illeggibile, il proprietario detentore è tenuto a far
ritatuare l’animale, o, se sia stata implementata
l’identificazione con microchip a far sostituire il
tatuaggio con il microchip. Qualora quest’ultimo risulti
indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.
-
Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare
per iscritto all’A.S.L., entro quindici giorni, la
variazione della propria residenza o domicilio o il
trasferimento di proprietà del cane.
-
Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare
per iscritto all’A.S.L., entro cinque giorni, il suo
eventuale smarrimento o decesso.
-
Nel caso di variazioni della residenza del proprietario o
detentore, o di trasferimento di proprietà, il cane deve
essere riscritto presso l’Anagrafe dell’A.S.L. competente
per territorio, con il numero di riconoscimento già
attribuito.
-
I medici veterinari liberi professionisti che,
nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza
dell’esistenza di cani non iscritti all’Anagrafe, hanno
l’obbligo di segnalare la circostanza all’A.S.L. competente
e di informare il proprietario degli adempimenti previsti
dalla presente Legge.
-
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
Legge con apposita delibera di Giunta regionale vengono
definiti i criteri applicativi uniformi relativi
all’Anagrafe sul territorio regionale.
-
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafe i
cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica
Sicurezza. Fatta salva l’iscrizione all’Anagrafe sono,
altresì, esentati i cani che risultino a seguito di idonea
certificazione medico-veterinaria incompatibili per cause
fisiche all’applicazione dei microchips o al tatuaggio.
Articolo 5
Altri compiti delle Aziende Sanitarie Locali
-
Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla
profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle
zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo
demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con
altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti
ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese
di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in
ogni caso, a carico del proprietario e del detentore;
d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed
interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici
tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari
libero professionisti convenzionati;
e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di
pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici
veterinari dipendenti o medici veterinari
libero-professionisti convenzionati;
f) aggiornano l’Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni
singoli o associati, e alle Comunità Montane, ogni sei mesi,
una copia dell’Anagrafe stessa;
g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di
piccoli animali per l’invio all’inceneritore ed effettuano
il servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei
gatti liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle
Autorità;
h) collaborano con la Regione, con le Province, con i Comuni
o le Comunità Montane, con gli ordini veterinari
provinciali, con enti o associazioni aventi finalità
protezionistiche, promovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di
animali di affezione e all’opinione pubblica in genere, da
svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.
-
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente Legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi
veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano
un piano finalizzato al fine di rendere operative le
procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e
dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure
organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica
del personale da impegnare a tale scopo.
Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti
insufficiente per la corretta attuazione del piano, le
AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la rideterminazione
della dotazione organica del personale o attraverso
convenzioni da stipularsi con veterinari libero
professionisti. Le AA.SS.LL. comunicheranno con cadenza
semestrale i risultati dell’attuazione dei propri piani
all’Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il
coordinamento e il controllo.
Articolo 6
Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane
-
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane
provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle
strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione
dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza
sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento
dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei
servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici
possono essere affidati in tutto o in parte in gestione,
mediante convenzione, alle associazioni di volontariato
protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente
riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale;
c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per
incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali
ricoverati presso i canili pubblici;
d) all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 del
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli
animali.
-
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono
concedere in comodato alle associazioni di volontariato
protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente
riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale,
idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per
i cani. Il ricovero deve avere una direzione sanitaria
affidata a medici veterinari libero professionisti con
contratto depositato presso l’ordine professionale della
Provincia di appartenenza. Le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i
fondi regionali di cui all’art. 14 della presente Legge.
-
I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono
cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche,
zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla
realizzazione di una fossa cimiteriale per animali
d’affezione.
-
La Regione, con apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, stabilisce i criteri di costruzione e le
caratteristiche tecniche dei canili pubblici e dei ricoveri,
nonchè dei canili privati a scopo di allevamento, pensione o
addestramento di cui all’articolo 24 del Decreto del
Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n.320.
Articolo 7
Rifugi municipali per cani e ricoveri
-
I canili pubblici assumono la denominazione di rifugi
municipali per cani.
-
La Regione, d’intesa con Province e Comuni, promuove la
realizzazione di rifugi municipali per cani e la
riqualificazione di quelli già esistenti.
-
La realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri
nell’ambito di un’A.S.L. è subordinata all’istituzione
dell’Anagrafe canina della stessa A.S.L. come previsto
dall’articolo 4 della presente Legge.
-
La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la
riqualificazione di quelli già esistenti dovrà tenere conto
delle seguenti caratteristiche tecniche:
a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere
rapportato alla popolazione di cani randagi presente sul
territorio stimata in modo adeguato dai servizi veterinari
delle AA.SS.LL. di competenza;
b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve
essere inferiore al 3% dell’intera area, destinato alla
quarantena dei cani in arrivo e all’isolamento di quelli
ammalati in due zone nettamente distinte e separate;
ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale
infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in
degenza per la sterilizzazione;
c) apposito locale destinato allo stivaggio e la
preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi
igienici del personale addetto;
d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro
di carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta
autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale
impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed
inclinati in modo adeguato per l’allontanamento delle acque
di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;
f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale
impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con
spigoli ed angoli arrotondati;
g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona
coperta ed una scoperta con un’area totale di 2 mq per cane
di piccola taglia, 3,5 mq per cane di taglia media, 4,5 mq
per cane di taglia grande, 6 mq per cane di taglia gigante;
h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le
misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei
soggetti che andrà a costituire il gruppo;
i) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e
disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle
acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in
considerazione le condizioni climatiche ed i venti della
zona.
-
In ogni caso la progettazione, oltre le suddette specifiche
e tecniche, dovrà tenere conto delle necessità fisiologiche
e biologiche di animali costretti a vivere in spazi
ristretti; si dovranno quindi prevedere aree di comune
utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box e
zone di rifugio per animali in gruppo, tenendo conto del
possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
-
Le strutture di cui al comma 1, se non dotate del reparto di
quarantena di cui alla lettera b del comma 4 del presente
articolo, potranno introdurre solo animali provenienti da
altre strutture di quarantena esterna.
-
Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in
contrasto con la presente legge si intendono automaticamente
applicate.
-
I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle
Autorità competenti entro sei mesi dalla entrata in vigore
della presente Legge dovranno adeguarsi alle strutture
tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Articolo 8
Cani ospitati presso le strutture private
-
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge,
le AA.SS.LL. devono far pervenire ai Comuni i dati
concernenti il numero di cani ospitati presso le strutture
private convenzionate e presso quelle gestite dalle
associazioni zoofile di volontariato e la loro provenienza.
-
Dal momento della comunicazione, gli Enti di cui all’art. 6,
comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti
nell’ambito del territorio di loro competenza e custoditi
presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo,
sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e
tali strutture.
-
Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in relazione
al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono
essere collocati presso le strutture degli Enti di cui
all’art. 6, comma 1, o presso i ricoveri delle associazioni
di cui al comma 2 del medesimo articolo, che danno
disponibilità di accoglienza.
-
Le strutture private e quelle gestite dalle associazioni di
volontariato Zoofilo, non conformi alle norme
igienico-sanitarie, devono essere chiuse entro ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore della legge, ed i cani ivi
ospitati saranno trasferiti presso i canili pubblici o
presso i ricoveri di cui alla presente Legge.
-
La gestione sanitaria nei canili privati, ancorchè
convenzionati con i singoli Comuni, è a totale carico degli
stessi. La convenzione è stipulata con veterinari liberi
professionisti che ne assumono la direzione sanitaria. Le
strutture private convenzionate sono sottoposte a controlli
periodici delle AA.SS.LL. di competenza.
Articolo 9
Controllo del randagismo
-
I cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi
dell’art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali,
devono essere restituiti al proprietario o detentore.
-
I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a
cura del servizio veterinario dell’A.S.L. competente per
territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove
vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art.4.
-
I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al
detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo
la presente legge.
-
Se non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, previo
espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere
ceduti gratuitamente a privati che dovranno ottemperare alle
norme previste dall’art. 2 oppure ad enti o associazioni
protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono di un
ricovero di cui all’art. 6, comma 2.
-
Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono,
previo espletamento di controlli sanitari, essere ceduti in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 4.
Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle
associazioni richiedenti debbono obbligatoriamente
sterilizzati e tatuati prima della cessione.
Articolo 10
Cani di quartiere
-
Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di
pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al
cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si
definisce cane di quartiere.
-
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 320/1954 e dall’art. 672 del Codice
penale, le condizioni che rendono possibile il
riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal
servizio veterinario dell’A.S.L. di riferimento, in accordo
con le associazioni di volontariato di cui all’art. 16
operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco
competente che le regolamenta e ne informa la cittadinanza.
Tali associazioni propongono al servizio veterinario
dell’A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli
animali, dei quali assumono l’onere della gestione e la
responsabilità.
-
i cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati
dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per
territorio o da medici veterinari convenzionati.
-
I cani di quartiere devono essere iscritti all’Anagrafe
canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di
appartenenza e portate un segno di riconoscimento ben
visibile.
Articolo 11
Protezione dei gatti in libertà
-
I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle
Istituzioni.
-
E’ vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro
territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in
libertà.
-
I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal
servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio,
utilizzando proprio personale o medici veterinari
convenzionati.
-
I gatti in libertà possono essere soppressi solo se
gravemente malati o incurabili, come previsto dall’art. 3,
comma 1.
-
Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere
gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui
all’art. 16, che assumono l’onere di catturare gli animali,
di trasportarli al servizio veterinario per le
sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre
avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie
in gestione, le loro condizioni di salute e di
sopravvivenza, avvalendosi dell’opera di medici veterinari.
Articolo 12
Trasporto e vendita di animali d’affezione
-
Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo
adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
-
I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da
consentire l’ispezione e la cura degli animali trasportati.
3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti,
in attuazione delle Direttive dell’Unione Europea in materia
di protezione di animali.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione
di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti troppo
ristretti, la ventilazione inadeguata, l’esposizione alle
intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.
5. E’ fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli
animali d’affezione destinati alla vendita, se si
determinano un o più condizioni di cui al comma precedente.
6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio
hanno l’obbligo:
a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli
animali su conforme modello predisposto dalla Giunta
regionale, vidimato dal servizio veterinario dell’A.S.L.
competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto
presso l’esercizio o l’allevamento e disponibile al
controllo degli organi predisposti. La Giunta regionale
indica le modalità per la tenuta del registro di carico e
scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte
del servizio veterinario dell’A.S.L. competente per
territorio;
b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa
certificazione di buona salute, valida a norma di legge,
rilasciata da un medico veterinario. L’eventuale vendita di
animali privi di detto attestato sarà motivo di rescissione
del contratto con restituzione delle somme percepite;
c) di comunicare all’A.S.L. competente per territorio, entro
dieci giorni dall’avvenuta cessione o vendita dell’animale,
le generalità ed i dati fiscali dell’acquirente.
Articolo 13
Educazione e formazione
1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione
con le AA.SS.LL., l’Istituto Zooprofilattico del
Mezzogiorno, gli Ordini Professionali, gli Enti e le
Associazioni interessate, iniziative di formazione ed
educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le
iniziative rivolte all’educazione ed alla sensibilizzazione
dei giovani in età scolare e dell’opinione pubblica in
genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione
di massa, le nuove norme sancite dalla presente Legge.
4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione
con le AA.SS.LL., l’istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni
animaliste e protezioniste regionali, nell’ambito del piano
di formazione professionale, corsi di formazione ed
aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del
personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello
addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.
Articolo 14
Contributi regionali
1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle
Comunità montane contributi per la realizzazione degli
obiettivi della presente Legge.
2. In particolare la Regione eroga agli Enti di cui all’art.
6, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione
dei canili pubblici.
3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall’art. 8, comma 2,
della Legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il
Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto
Ministeriale;
b) fondi regionali.
4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di
cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione canina in ambito
provinciale;
b) distribuzione della popolazione canina in ambito
provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente Legge, elabora le linee di
programmazione in materia, anche tramite conferenze di
servizi che coinvolgono Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL.
competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le
modalità ed i termini per la concessione dei contributi
previsti dalla presente Legge.
Articolo 15
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della
presente Legge possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontarie dei Comuni in conformità all’art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n.
94.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo
volontario e gratuito in collaborazione con i servizi
veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all’art. 16. La
vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezioniste
riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della
Giunta regionale su proposta delle associazioni di
volontariato zoofilo di cui all’articolo 16, pari al un
limite massimo del 10% degli iscritti all’associazione
richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un
corso di formazione organizzato nella Regione Campania ai
sensi dell’articolo 13, comma 4.
5. Coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità di
cui all’art. 28, comma 4, della Legge regionale 10 aprile
1996, n. 8, e i cittadini in possesso della qualifica di
guardia zoofila volontaria e di guardia particolare giurata
delle associazioni protezioniste alla data di entrata in
vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato
di idoneità di cui al comma 4 del presente articolo.
Articolo 16
Istituzione Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali
1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale
l’Albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione
all’Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto
pubblico e devono operare nella Regione da almeno un anno.
3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le associazioni devono
presentare domanda scritta al Presidente della Giunta
regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello
statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e
l’assenza di lucro, il bilancio dell’anno in corso, il
bilancio dell’anno successivo, un curriculum
dell’associazione che documenti l’attività svolta.
4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte l’Albo
contributi annuali per la realizzazione di progetti
specifici di tutela e protezione degli animali.
5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto
semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti
finanziati.
Articolo 17
Sanzioni e ammende
1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 150.000 a lire 900.000.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all’Anagrafe, omette di
sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento
previsto dalla presente Legge è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a
lire 600.000.
3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di
sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
4. Gli esercenti di cui all’art. 12, comma 6, che
trasgrediscono ai compiti dal predetto comma sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500.000 a lire 3.000.000.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti
articoli della presente Legge, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a
lire 1.800.000.
6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma
sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi
capitoli di bilancio regionale destinati alle finalità della
presente Legge.
Articolo 18
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o
inselvatichiti
1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di
bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti,
accertate e certificate dai servizi veterinari delle
AA.SS.LL., in misura pari al valore medio di mercato,
determinato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministro Sanità
20 luglio 1989, n. 289 e successive modifiche ed
integrazioni, ridotto del 20%.
2. Le modalità di liquidazione dell’indennità di cui al
comma 1 saranno stabilite con delibera di Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
Legge.
Articolo 19
Commissione per i diritti degli animali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente Legge, è istituita la Commissione per i
diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di
attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge.
2. La Commissione è composta:
a) dall’Assessore regionale alla sanità o suo delegato che
la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell’Assessorato alla
sanità con funzioni di segretario;
c) da un medico veterinario del Settore veterinario
regionale;
d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio
presso le AA.SS.LL. della Regione Campania;
e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati
collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici
veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni
protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli
designati dalle stesse associazioni iscritte all’Albo
regionale di cui all’art. 16;
g) da un etologo.
3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.
4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro
volte all’anno.
Articolo 20
Norme di attuazione
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni
amministrative di cui alla presente Legge.
Articolo 21
Abrogazione
1. La Legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 è abrogata.
Articolo 22
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si
applicano le norme vigenti in materia.
Articolo 23
Finanziamenti
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente
Legge, stabilita in lire 1.000.000.000 (1 miliardo), si fa
fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di
cassa, di cui al Capitolo 7621 di nuova istituzione,
denominato: “Tutela degli animali di affezione e prevenzione
del randagismo”, mediante prelievo dell’occorrente somma dal
Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per
l’anno finanziario 2001 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la
Legge di bilancio.
Articolo 24
Dichiarazione d’urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.
127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Campania.
24 novembre 2001
NOTE
Avvertenza
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02
del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Art. 1
ZOOTECNIA (GENERALITA’)
Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30 agosto 1991, n.
203).
- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo (1).
Art. 3
La legge 14 agosto 1991, n.281 già citata, all’art. 2 così
recita:
comma 6): “I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86,
87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità.”
Comma 9): I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili”
Art.6
Il D.P.R. 31 marzo 1979 è il seguente:
“Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell’Ente nazionale per la protezione animali, che continua a
sussistere come persona giuridica di diritto privato”
L’art. 3 del citato D.P.R., cosi’ recita:
“E’ attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità
montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e
18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616, la funzione, esercitata dall’Ente Nazionale protezione
animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli
animali ed alla difesa dei patrimonio zootecnico”.
Il D.P.R. n.320/54, che prevede il “Regolamento della polizia
veterinaria”, all’art. 24, così recita: “Sono sottoposti a
vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al
concentramento di animali e che possono costituire pericolo per
la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di
prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri
stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed
allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano
rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, di
commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali
destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L’attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h),
è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli
interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze
igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di
apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli
impianti di cui alla lettera d).
L’attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per
animali esotici è subordinata a nulla osta dello ‘Alto
Commissario per l’igiene e la sanità pubblica.
Art. 9
D.P.R. 320/54 già citato
L’art. 672 cod.pen. così recita: “Omessa custodia e mal governo
di animali”
Chiunque lascia liberi, non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punito con l’arresto fino a tre mesi,
ovvero con l’ammenda fino a £ 120.000=
Alla stessa pena soggiace:
1) Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro,
da soma, o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche
se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da
esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a
persona inesperta;
2) Chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in personale
l’incolumità delle persone.
Art. 14
Il D.P.R. 31 marzo 1979, già citato, all’art. 5 così recita:
“Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie
zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza
perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a
titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e
comunità montane per la prevenzione e soppressione delle
infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla
protezione degli animali e alla difesa dei patrimonio
zootecnico.”
La L.R. n.8 /96 che detta “Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania,
all’art.28, comma 4), così recita:
“4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a
norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a
cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dalla Regione previo superamento di apposito esame. La
Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza
tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della Giunta
Regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le materie degli
esami”.
Art.17
Il D.M. Sanità 20 luglio 1989 n.298, disciplina Regolamento per
la determinazione dei criteri per il calcolo dei valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (1).”
COSTITUZIONE:
127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
|