Legge 281
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 30 agosto 1991.
LEGGE 14 agosto 1991, n° 281
Legge quadro in materia di animali di
affezione
e prevenzione del randagismo.
Art. 1
Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli
animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di
affezione
Il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa'
protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati,
catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti
dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati,
nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono
essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e
91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico,
ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosita'.
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in liberta'.
I gatti che vivono in liberta' sono
sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi
nel loro gruppo.
I gatti in liberta' possono essere
soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le
colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute
e le condizioni di soppravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il
controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
Le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e
garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
Le regioni disciplinano con
propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie
locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio
al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da
imprimersi mediante tatuaggio indolore.
Le regioni provvedono a
determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la
costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita'
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
Le regioni adottano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
Il programma di cui al comma 3
prevede interventi riguardanti:
iniziative di informazione da
svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto
di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o
formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con
gli enti locali.
Al fine di tutelare il
patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
Per la realizzazione degli
interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai
principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
I comuni, singoli o associati,
e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
I servizi comunali e i servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli
animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti
o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
un milione.
Chiunque omette di iscrivere il
proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il
cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o
gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni
a lire dieci milioni.
L'ammenda comminata per la
contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e'
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
Tutti i possessori di cani sono
tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
L'acquisto di un cane gia'
assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
Sono esenti dall'imposta:
i cani esclusivamente adibiti
alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
i cani appartenenti ad
individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i
due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
i cani lattanti per il periodo
di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due
mesi;
i cani adibiti ai servizi
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
i cani ricoverati in strutture
gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
i cani appartenenti a categorie
sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
Sono abrogati gli articoli 130,
131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della
legge
A partire dall'esercizio
finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per
l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
Il Ministro della sanita', con
proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per
la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
All'onere derivante dalla
presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992
e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
N O T E
Avvertenze:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma
3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
Gli articoli 86,87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi'
formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti
che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli,
devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili
comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del
possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed
in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della
custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinari
comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i
gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che
presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali
non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere
assicuratosenza pericolo.
Durante il predetto periodo di
osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti
immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediatoabbattimento degli
animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso
prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli
accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere
distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti
morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto
devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco
sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci
giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo'
essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile
municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa
nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti
contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto
rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a
sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore
si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio
da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette
giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di
osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si
trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve
essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o
zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli
14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto
entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o
venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto,
sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante
diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani
ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la
cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro
provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna
informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n.
320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli
istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle
sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli
accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie
infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il
veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale
esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo
dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento
di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li
sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali
non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in
un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a
esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un
conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della
legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -
E' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi
di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
La Conferenza e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle
richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per
gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro.
La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
La Conferenza dispone di una
segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
Il decreto di cui al comma 3
deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle
regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico
delle regioni o delle province di provenienza.
La conferenza viene consultata:
sulle linee generali dell'attivita'
normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli
obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e
di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
sui criteri generali relativi
all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai
rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
sugli altri argomenti per i
quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della
conferenza.
Il Governo e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da
provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base
di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle
questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte
le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di
tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle
regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI Camera
dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti
ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione
(Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle
commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII
commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri
delle commissioni I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII
commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII
commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo
unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica
(atto n.2928):
Assegnato alla 13a
commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri
delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a,
12a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a
commissione e approvato il 1' agosto 1991.
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